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Stop alla sovrappopolazione - Sì alla conservazione delle basi naturali della vita (Testo dell'iniziativa)

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I La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 73a (nuovo) Popolazione

1 La Confederazione si adopera affinché nel territorio svizzero risieda un numero di
abitanti compatibile con la conservazione a lungo termine delle basi naturali della
vita. Essa sostiene questo obiettivo anche in altri Paesi, segnatamente nell’ambito
della cooperazione internazionale allo sviluppo.

2 In Svizzera la popolazione residente permanente non può crescere in seguito a
immigrazione di oltre lo 0,2 per cento annuo nell’arco di tre anni.

3 La Confederazione investe in provvedimenti volti a promuovere la pianificazione
familiare volontaria almeno il 10 per cento dei mezzi destinati alla cooperazione
internazionale allo sviluppo.

4 La Confederazione non può concludere trattati internazionali che contravvengano
alle disposizioni del presente articolo oppure impediscano od ostacolino l’attuazione
delle misure volte a raggiungere gli obiettivi dello stesso.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:
Art. 197 n. 9 (nuovo)
9. Disposizione transitoria dell’art. 73a (Popolazione)

1 Dopo l’accettazione dell’articolo 73a da parte del Popolo e dei Cantoni, i trattati
internazionali in contrasto con gli obiettivi di tale articolo devono essere adeguati
al più presto, ma al più tardi entro quattro anni. Se del caso i trattati interessati
devono essere denunciati.

2 Dopo l’accettazione dell’articolo 73a da parte del Popolo e dei Cantoni, la popolazione
residente permanente in Svizzera non può crescere in seguito a immigrazione
di oltre lo 0,6 per cento nel primo anno e di oltre lo 0,4 per cento nel secondo anno.
In seguito, e fino all’entrata in vigore della legislazione d’esecuzione dell’articolo
73a, la popolazione residente permanente non può crescere di oltre lo 0,2 per cento
all’anno. Un eventuale aumento superiore negli anni che precedono l’entrata in vigore
della legislazione d’esecuzione dell’articolo 73a deve essere compensato entro
cinque anni dall’entrata in vigore di tale legislazione d’esecuzione.

Ultimo aggiornamento Martedì 03 Maggio 2011 11:23  

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